A chi è rivolto
Cittadini stranieri di ceppo italiano (oriundi nati in alcuni stati d'America ed in Australia in cui vige lo ius soli).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.
Descrizione
Il cittadino straniero, al fine di poter presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al Sindaco di Modena, deve richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di Modena e, per farlo, deve dimostrare di avere la documentazione regolare di riconoscimento dello status civitatis italiano per discendenza da avo italiano.
Come fare
Per rendere la dichiarazione di residenza l'interessato deve rivolgersi al Punto Informativo Anagrafe di via Santi 40 per ottenere un appuntamento in Anagrafe nel corso del quale sarà valutata contestualmente la dichiarazione di residenza e la documentazione di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Punto informativo Anagrafe
Via Venceslao Santi, 40 - 41123 Modena
Apertura al pubblico: da lunedì a sabato 8.30-12.30, giovedì 14.00-18.00. L'erogazione dei biglietti per accedere al punto informativo termina al mattino alle ore 11.30, il giovedì pomeriggio alle ore 17.00.
Cosa serve
Il giorno dell'appuntamento il dichiarante dovrà'portare con sé:
- la dichiarazione di residenza (modulo da ritirare presso il Punto Informativo dell'Anagrafe) già compilata in tutte le sue parti
- il passaporto con timbro di ingresso (timbro Schengen) apposto dall'Autorità di frontiera se l'ingresso in Italia è avvenuto da Paesi che non applicano l'Accordo Schengen.
Se l'ingresso in Italia è avvenuto invece da Paesi che applicano l'Accordo Schengen è necessaria la dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia o in alternativa la dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive ai sensi dell'art. 109 del R.D. 773/1931 (vedi Circolare Ministero Interno n 52 del 28/09/2007). La suddetta dichiarazione non è necessaria per coloro i quali hanno apposto sul passaporto il timbro di ingresso da parte delle Autorità di frontiera in Italia.
N.B. In tutti i casi sopra illustrati è necessario che non siano scaduti i 90 giorni dall'ingresso in Italia previsti per la validità del visto di ingresso.
I seguenti documenti di stato civile in originale opportunamente legalizzati e tradotti in lingua italiana:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero
- atti di matrimonio dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato (certificato di non naturalizzazione)
In caso di possesso di un permesso di soggiorno valido non sono richiesti né timbro Schengen né dichiarazione di presenza, né visto di ingresso, nè i documenti sopralelencati.
E' possibile presentare la dichiarazione di residenza attraverso
Resiweb.
Cosa si ottiene
Nel caso di chiusura con esito positivo del procedimento di iscrizione anagrafica il cittadino sarà ricontattato dall'Ufficiale di Stato Civile (telefonicamente o via e mail) che gli comunicherà il giorno dell'appuntamento per presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Nel caso invece di esito negativo del procedimento di iscrizione anagrafica, l'interessato riceverà comunicazione scritta dall'Ufficiale d'Anagrafe attestante i motivi di irricevibilità ed il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non potrà essere avviato.
Tempi e scadenze
Considerata la complessità degli accertamenti da effettuare, ciascun appuntamento è riservato alla presentazione della dichiarazione anagrafica per una sola persona.
L'appuntamento sarà fissato compatibilmente e nei limiti della disponibilità organizzative dell'ufficio conseguentemente non si garantisce l'avvio del procedimento di iscrizione anagrafica entro la data di scadenza del visto di ingresso (90 giorni) per coloro che non sono in possesso di titolo di soggiorno.
Vincoli
Il Comune si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella di stato civile sopraindicata al ricorrere di casi particolari.
Casi particolari
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
IMPORTANTE: DISCORDANZE NELLE GENERALITA'
Le generalità (cognomi, nomi, date e luoghi di nascita) dell'avo e dei discendenti devono essere uguali in tutti gli atti prodotti per consentire all'Ufficiale di Stato Civile di ricostruire la discendenza fino alla persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In caso di discordanze negli atti prodotti, non si potrà riconoscere la cittadinanza italiana per discendenza in quanto l'Ufficiale di Stato civile svolge una funzione amministrativa vincolata, limitandosi a valutare i documenti presentati senza alcuna possibilità di “interpretarli” per ricostruire la discendenza.
Si consiglia pertanto di dotarsi sin da subito, in caso di discordanze, di atti rettificati e di sentenze o provvedimenti di rettifica debitamente legalizzati (salvo esenzioni) e tradotti in lingua italiana con traduzione ufficiale.
A tal riguardo si precisa che nel caso di discordanze negli atti relative al nome e cognome dell'avo o di uno o più discendenti è necessario produrre la sentenza di rettifica oltre che l'atto rettificato - riportante cioè l'annotazione dell'avvenuta rettifica.
Nel caso la discordanza riguardi altri elementi diversi dal nome e cognome, l'Ufficiale di Stato Civile potrà acquisire anche provvedimenti amministrativi di rettifica unitamente all'atto rettificato - riportante cioè l'annotazione dell'avvenuta rettifica.
Contatti
Ultimo aggiornamento: 03-05-2024, 10:05