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A chi è rivolto

Cittadini stranieri di ceppo italiano (oriundi nati in alcuni stati d'America ed in Australia in cui vige lo ius soli).

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Descrizione

E' una procedura che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana documentando in via amministrativa l'avvenuta trasmissione nel tempo della stessa attraverso le generazioni.

Come fare

Se il richiedente è residente all'estero, la richiesta deve essere presentata presso il Consolato italiano all’estero, individuato in base al luogo di residenza del soggetto rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana.

Se il richiedente è residente in Italia, la richiesta deve essere presentata presso il Comune dove lo stesso dimora abitualmente ed è iscritto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Cittadino straniero già presente sul territorio del Comune di Modena
Se il cittadino straniero è già presente sul territorio del Comune di Modena ma NON ancora iscritto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, occorre seguire la seguente procedura:
Iure sanguinis: iscrizione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cittadino straniero già presente sul territorio del comune di Modena

Se il cittadino straniero presente sul territorio del Comune di Modena è già iscritto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente può chiedere il riconoscimento dello status civitatis italiano per discendenza da avo italiano seguendo la seguente procedura:
Iure sanguinis: presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di cittadino straniero già iscritto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente del Comune di Modena

Cosa serve

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite la presentazione dei seguenti documenti:

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero
  • atti di nascita tradotti in italiano e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
  • atti di matrimonio tradotti in italiano e legalizzati dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori del richiedente
  • certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato (certificato di non naturalizzazione)
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato nei termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (il suddetto certificato non deve essere obbligatoriamente prodotto dall'istante potendo essere, in alternativa, richiesto direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile durante la fase istruttoria ai Consolati italiani competenti)
  • scheda di ricostruzione della discendenza indicante nominativi e grado di parentela

Per approfondimento vedi circolare Ministero dell'Interno K.28.1/1991

Cosa si ottiene

Cittadinanza italiana

Tempi e scadenze

Servizio sempre attivo

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Presso l'Anagrafe di via Santi 40

Via Venceslao Santi, 40

41123 Modena

Contatti

telefono: 059 2032077

Competenze e contatti

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Ultimo aggiornamento: 20-03-2024, 09:03

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