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L'Ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile (OCDPC ) n. 1135 del 2 aprile 2025 dispone le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le più urgenti necessità e autorizza a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di € 5.000,00.
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L’OCDPC n. 1135 del 2 aprile 2025 ha fissato al 30 giugno 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto e al 30 settembre 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo del contributo per l’immediato sostegno (CIS).
E' possibile richiedere il contributo per:
a) il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;
b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione solo nel caso in cui l’abitazione sia stata danneggiata;
c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione e/o delle sue pertinenze;
d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione, dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
e) la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione e/o delle sue pertinenze, allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;
f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l’abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all’interno delle pertinenze dell’abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l’abitazione non ha subito direttamente danni.
Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell’edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall’amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato.
Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di € 3.000,00 e un successivo saldo di € 2.000,00.
È possibile presentare contestualmente domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria (fatture e quietanze di pagamento).
In questo caso all’interessato viene comunque erogato l’acconto previsto, mentre all’erogazione del saldo si provvede all’esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.
Per l’erogazione dell’acconto il Comune svolgerà le verifiche istruttorie in relazione:
a) alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell’evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell’unità immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;
b) al requisito dell’uso dell’unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa;
c) al fatto che l’unità immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali.
Sono ritenuti ammissibili soltanto i giustificativi relativi alle seguenti tipologie di spesa:
1) Elementi strutturali;
2) Finiture interne ed esterne;
3) Serramenti interni ed esterni;
4) Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione;
5) Ascensore, montascale;
6) Pertinenza;
7) Area e fondo esterno necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle pertinenze;
8) Pulizie e rimozione acqua/fango/detriti;
9) Eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
10) Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell'IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica;
11) Arredi presenti nell'abitazione;
12) Elettrodomestici presenti nell'abitazione;
13) Elettrodomestici presenti nelle pertinenze;
14) Materiale didattico;
15) Stoviglie e utensili di uso comune;
16) Abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante).
Sono escluse le spese riguardanti:
a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;
b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato o alla fruibilità dello stesso o non funzionali ad evitarne la delocalizzazione;
c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 19-bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;
d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbri-cati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f) danni ai beni mobili registrati.
In sede di presentazione della domanda di richiesta contributo per il saldo o di acconto e saldo insieme è necessario allegare esclusivamente fatture debitamente quietanzate o scontrini fiscali che attestino l'avvenuto pagamento delle prestazioni rientranti nelle categorie sopra menzionate. NON allegare quindi preventivi di spesa.
Modalità di presentazione della domanda:
E' necessario compilare l'apposita modulistica disponibile sul sito regionale della Protezione Civile regionale
IMPORTANTE: in merito gli eventi di ottobre 2024, l’OCDPC n. 1135 del 2 aprile 2025 ha mantenuto la stessa modulistica dell'OCDPC n. 1106 del 20 ottobre 2024 relativo gli eventi di settembre 2024.
Per una migliore ricognizione occorre procedere ad una nuova compilazione della domanda di contributo con contestuale aggiornamento della data di sottoscrizione.
E' quindi necessario provvedere ad un nuovo invio via PEC o con le modalità riportate di seguito.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima del 14 aprile 2025.
Modalità di trasmissione della domanda al Comune:
I cittadini possono presentare la domanda tramite una delle seguenti modalità:
- via raccomandata A/R al Protocollo Generale (Via Scudari, 20)
- a mano al Protocollo Generale (Via Scudari, 20) nei seguenti orari: lunedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00; martedì, mercoledì e venerdì 9.30-13.00
- via PEC all'indirizzo: danni_eventicalamitosi_privati@cert.comune.modena.it
Termine per presentare la domanda di contributo:
- le domande di acconto possono essere presentate entro il 30 giugno 2025
- le domande di saldo possono essere presentate entro il 30 settembre 2025
Entro il 30.09.2025 il beneficiario deve presentare la documentazione giustificativa completa, sia per l’acconto più saldo, sia per il solo acconto.
Per informazioni sulla compilazione delle domande i cittadini possono scrivere a: info.protezionecivile@comune.modena.it
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Ultimo aggiornamento: 14-04-2025, 14:04