Albo degli idonei alla nomina a consigliere di quartiere
Il Regolamento della partecipazione territoriale dispone la modalità per designare i componenti dei Consigli di Quartiere tramite iscrizione ad apposito Albo.
L'iscrizione all'Albo potrà avvenire:
- sia attraverso la modalità on line, tramite SPID, CIE, CNS con l'eventuale supporto dei punti di “Digitale Facile”, sia con la
- presentazione dell'istanza presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
Tempi e modalità di iscrizione
Per l’intero quinquennio del mandato elettorale è possibile iscriversi all’Albo per la nomina di Consigliere di Quartiere entro il 12 ottobre 2024.
E' comunque possibile iscriversi successivamente al 12 ottobre ai fini del sorteggio degli invitati permanenti con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto.
E' possibile cancellarsi dall'Albo presentando una dichiarazione motivata e firmata, scritta in forma libera in un file da inviare in allegato a una mail all'indirizzo consigli.quartiere@comune.modena.it
La cancellazione non preclude la possibilità di iscriversi di nuovo all'albo stesso, ripresentando la propria candidatura nello stesso quartiere precedentemente prescelto o in un altro quartiere, con le modalità prescritte.
Modalità di individuazione e designazione
Estratto dal Regolamento della Partecipazione Territoriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n 77 del 23/11/2023
Art. 16
Modalità di individuazione dei componenti dei Consigli di quartiere.
I nominativi dei componenti dei Consigli di quartiere vengono deliberati dal Consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari e in proporzione ai risultati elettorali riportati in ciascun quartiere dalle liste rappresentate in Consiglio comunale.
I gruppi consiliari, per designare i rispettivi componenti nei Consigli di quartiere, scelgono all’interno di un apposito Albo aperto e pubblico, istituito con delibera approvata dal Consiglio Comunale e che prevede anche le modalità di iscrizione e gestione.
La designazione dei membri, eventualmente spettanti a liste che non hanno avuto consiglieri comunali eletti, viene fatta dal rappresentante di ogni singola lista.
In entrambi i casi deve essere garantita il più possibile la presenza equilibrata di entrambi i sessi. Per l'attribuzione alle liste del numero di consiglieri da designare, per ogni quartiere si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da designare. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da designare, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A ciascuna lista sono attribuiti tanti consiglieri quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria ad essa appartenenti. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il consigliere è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, in caso di parità, per sorteggio.
La nomina dei Consigli di quartiere deve avvenire entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.
In caso di dimissioni, da presentarsi in forma scritta al Presidente del quartiere e al presidente del Consiglio comunale, si provvede alla sostituzione del Consigliere di quartiere secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Per favorire la partecipazione alle scelte riguardanti il territorio del quartiere, al Consiglio di quartiere partecipano in veste di invitati permanenti con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto, anche un cittadino e una cittadina iscritti all’Albo dei quartieri nominati per sorteggio tra gli iscritti dell’albo stesso a rotazione annuale.
Il sorteggio avviene con le modalità previste dalla delibera istitutiva dell’Albo.
Art. 17
Requisiti per la designazione
Possono iscriversi all’Albo di cui all'art. 16 tutti i residenti che risultino iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune e che abbiano compiuto 16 anni.
Sono incompatibili con la designazione di cui all'art. 16 gli amministratori pubblici in carica presso il Comune, la Provincia, la Regione; i dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti, anche a termine, del Comune; chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione o coordinamento nel territorio comunale; coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 10 del D.lgs 235/2012