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A chi è rivolto

Gestori delle strutture ricettive

Descrizione

L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Modena con deliberazione n. 31 del 11.06.2012, è stata applicata a partire dal 1° luglio 2012 e sospesa dal 1° ottobre 2012 per poi riapplicarsi dal 1° luglio 2013 secondo la disciplina così come integrata dalla deliberazione n. 54 del 27.09.2012, ora ulteriormente aggiornata con deliberazione n. 22 del 13.03.2014 che a partire dal 1° aprile 2014 ridefinisce i termini di applicazione del tributo.
Ulteriore adeguamento del Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno è stato approvato dal Consiglio Comunale mediante atto deliberativo n. 4 del 03.03.2022 che apporta adeguamenti normativi alla nuova definizione del responsabile d'imposta e modifica i termini di riversamento delle somme incassate a titolo di imposta.

Soggetti d'imposta
Le persone non residenti nel Comune di Modena, che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, devono pagare l’imposta dal 1° aprile 2014 fino ad un massimo di 10 (dieci) soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.

Soggetti esenti dal pagamento dell’imposta

L’articolo 7 del regolamento comunale stabilisce i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, in particolare:

  • i minori fino al compimento del 12° anno di età compreso
  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente
  • i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e persone con disabilità non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
  • i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative
  • i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza
  • i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali
  • i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso
  • i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro

Applicazione dell'imposta di soggiorno: termini

  • Dal 1° luglio fino al 30 settembre 2012 l'imposta era dovuta, senza un numero minimo di soggiorni per notte, per le persone che, non residenti nel Comune di Modena, pernottavano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, salvo i casi di esenzione: Deliberazione n. 31 del 11.06.2012.
  • Dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2014 l'imposta era dovuta fino ad un massimo di 15 (quindici) soggiorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, salvo i casi di esenzione: Deliberazione n. 54 del 27.09.2012. Si ricorda che dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013 l'imposta è stata sospesa.
  • Dal 1° aprile 2014 l'imposta è dovuta fino ad un massimo di 10 (dieci) soggiorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, salvo i casi di esenzione: Deliberazione n. 22 del 13.03.2014.

Tariffe imposta di soggiorno

Come fare

Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile, deve provvedere al riversamento delle somme incassate a titolo dell’imposta, di canone e/o corrispettivo in caso di locazioni brevi al Comune e rilasciare al cliente la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Inoltre il responsabile è tenuto a informare i propri ospiti dell’imposta di soggiorno.
E' possibile scaricare il materiale informativo con risposte a domande frequenti e le FAQ del Ministero.

La dichiarazione, suddivisa per anno e per gestore, oltre alla sezione dedicata ai dati identificativi della struttura ricettiva e al versamento relativo all'importo cumulativo delle somme versate nell'arco temporale del trimestre, deve tra l'altro indicare la tariffa dell'imposta per notte, l'imposta
applicata, il numero delle presenze paganti ed esenti.
La dichiarazione può essere nuovamente presentata in modalità sostitutiva, per effettuare
un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, anche oltre il termine di scadenza, ed in ogni caso essa non sana eventuali irregolarità sui versamenti, salvo che questi siano stati sanati in sede di ravvedimento operoso.
Si ricorda, a tal fine, che la nuova natura del gestore di responsabile d'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo riconosciuta dalla legge pone direttamente sul gestore della struttura ricettiva la responsabilità degli adempimenti dichiarativi e di pagamento dell'imposta di soggiorno, la cui violazione è contestabile dall'Ente con l'applicazione delle sanzioni previste in materia.
La modalità di trasmissione transita attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate su un'apposita applicazione.
Le Istruzioni e modello di dichiarazione sono scaricabili al seguente link: Dipartimento Finanze - D.M. 29 aprile 2022 concernente l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Ai fini della compilazione è necessario accedere all'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali SPID o, in alternativa, con le proprie credenziali Fisconline o Entratel; per coloro che ne sono sprovvisti è necessario registrarsi ai suddetti servizi telematici.

Rimane confermato l'adempimento della trasmissione al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno del conto di gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione), da parte di tutti i responsabili delle strutture ricettive che, mediante l'utilizzo del software StayTour fornito gratuitamente dall'Amministrazione all'indirizzo (è possibile richiederne le credenziali a tributi@comune.modena.it), possono procedere alla compilazione delle rendicontazioni trimestrali, le quali confluiranno nel Modello 21 precompilato nella propria pagina all'interno del programma StayTour selezionando la voce “Dichiarazioni” dal menu principale e cliccando sulla voce “Stampa il conto di gestione Mod. 21”.
Al fine di facilitare la compilazione della dichiarazione ministeriale, è possibile consultare su StayTour il riepilogo dell'imposta di soggiorno dichiarata, suddivisa per trimestri solari di ogni anno cliccando su “Dichiarazione annuale 30 giugno”.

Cosa serve

Il riversamento dovrà essere effettuato secondo le seguneti modalità:

  • Bonifico bancario allo sportello o in via telematica su conto corrente codice IBAN: IT 84 S 02008 12930 000102117583;
  • Versamento diretto in Tesoreria comunale presso qualsiasi filiale di UNICREDIT Spa, quietanza n°_____________
  • Portale del cittadino del Comune di Modena per la compilazione del pagamento spontaneo

Cosa si ottiene

Pagamento dell'imposta

Tempi e scadenze

Dal 1° luglio 2022 si applicano, per effetto della modifica regolamentare, i nuovi termini di riversamento da effettuarsi entro i quindici giorni dalla fine del trimestre: quindi il primo riversamento trimestrale del 2022 riguarderà le somme incassate nei mesi di luglio, agosto e settembre e dovrà essere effettuato entro il 15 ottobre 2022.

Dal 2022 il Responsabile deve presentare la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno d'imposta successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le nuove modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 29/04/2022.

ATTENZIONE!
Il riversamento al Comune, da parte dei responsabili, dell’imposta di soggiorno incassata dalle strutture ricettive da gennaio a giugno 2022 deve essere effettuato nei 15 giorni del mese successivo alla riscossione per cui:

  • entro il 15 luglio 2022, il gestore continua ad effettuare il riversamento al Comune delle somme incassate al 30 giugno 2022
  • dal 01 luglio 2022 il responsabile effettua il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo d'imposta entro i quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, quindi a partire dall'anno 2023, a titolo esemplificativo, le scadenze dei versamenti dell'imposta saranno le seguenti: 15 aprile (per i mesi di gennaio, febbrario e marzo), 15 luglio (per i mesi di aprile, maggio e giugno), 15 ottobre (per i mesi di luglio, agosto e settembre), 15 gennaio anno successivo (per i mesi di ottobre, novembre e dicembre).
    Se la scadenza cade in un giorno festivo, questa s'intende prorogata nel primo giorno feriale successivo.

La dichiarazione ministeriale (non più comunale) relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 entro il 30 giugno 2022, ai sensi del Decreto 29 aprile 2022 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022: quindi anche coloro che avessero già inviato la dichiarazione comunale sono tenuti all'invio di quella ministeriale.

Accedi al servizio

Trasmissione al Comune del conto di gestione relativo all'anno precedente

Ulteriori informazioni

Nell'anno 2020 differito al 15 giugno il riversamento, da parte dei Gestori, alComune, dell’imposta di soggiorno incassata nel periodo da febbraio a maggio: Deliberazione consiliare n. 12 del 26/03/2020.
Nell'anno 2022:

  • nuova definizione di “responsabile d'imposta” del gestore della struttura ricettiva e/o del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi
  • nuova sanzione per omessa o infedele dichiarazione stabilita nella misura minima del 100% prevista dall'art. 4, comma 1-ter, quarto periodo del D.Lgs.14/03/2011, n. 23 per i soggiorni in strutture ricettive e dall'art. 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 per i soggiorni nelle locazioni brevi
  • nuovo termine di riversamento dell'imposta incassata dai Gestori entro i 15 gg dalla fine del trimestre al fine di agevolare il pagamento degli importi più modesti (non più entro i 15 gg. del mese successivo); i pagamenti che possono essere effettuati, anche in modalità telematica, con il pagamento del PagoPA
  • nuovo modello per la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno da presentarsi cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate o Fiscoline o Entratel, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, approvato con DM 29/04/2022, pubblicato nella GU n. 110 del 12/05/2022: entro il 30/06/2022 devono essere presentate le dichiarazioni per gli anni d'imposta 2020 e 2021.

Nell'anno 2023
Dall'8 maggio 2023 sarà possibile procedere, anche attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022. Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”. Resta sempre valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Documenti

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 11/06/2012. Ultima modifica di adeguamento alla normativa con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03/03/2022

Contatti

Competenze e contatti

Via Venceslao Santi, 40

41123 Modena

Ultimo aggiornamento: 24-02-2025, 11:02

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