Corsia ciclabile
Corsia delimitata da striscia bianca continua o discontinua nella parte longitudinale della carreggiata, solitamente a destra, contraddistinta da simbolo di velocipede a terra e destinata alla circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli che, qualora presenti velocipedi sulle corsie ciclabili stesse, devono dare loro la precedenza.
Argomenti
- Occorre sempre dare la precedenza ai ciclisti/MPPE che circolano sulle corsie ciclabili in carreggiata, nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale presente e delle regolazioni semaforiche;
- È sempre possibile per i veicoli a motore valicare la striscia bianca tratteggiata di delimitazione della corsia ciclabile qualora non vi siano velocipedi circolanti in essa;
- Non è mai possibile per i veicoli a motore valicare la striscia bianca continua di delimitazione della corsia ciclabile;
- Il velocipede che circola sulla corsia ciclabile, posta di norma in destra rispetto alla corsia veicolare, deve circolare nello stesso senso di marcia degli altri veicoli, così come indicato dalla freccia che accompagna il simbolo di velocipede a terra;
- Se presenti piste ciclabili o corsie ciclabili, i velocipedi devono transitare lungo le stessa.
A Modena:
la corsia ciclabile serve per realizzare importanti riconnessioni della rete ciclopedonale modenese lungo quei tratti stradali in cui gli spazi a disposizione non consentono un’immediata realizzazione di una pista ciclabile/ciclopedonale in carreggiata o in sede riservata; in questi casi si realizza una corsia ciclabile delimitata da striscia discontinua che, quindi, individua semplicemente una parte della corsia veicolare sulla quale deve essere garantita la precedenza agli eventuali utenti in bicicletta presenti, senza rappresentare una rimodulazione della corsia veicolare stessa.
Riferimenti normativi
Codice della Strada
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile puo' essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa e' parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile puo' essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura
Art. 145. Precedenza.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.