A chi è rivolto
Coniugi separati che intendono riconciliarsi
Descrizione
E' ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente. La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro.
Come fare
I coniugi devono prenotare un appuntamento.
Nel procedere alla richiesta di appuntamento occorre fornire i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e al giorno della riconciliazione.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all'appuntamento.
Nel caso in cui uno o entrambi i coniugi non compreandano la lingua italiana o siano muti/sordomuti, il giorno dell'appuntamento occorre anche la presenza di un interprete.
Cosa serve
I coniugi devono presentarsi all'appuntamento muniti di documento d'identità.
Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento.
Solo negli anni successivi al 2002 il Tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Cosa si ottiene
Riconciliazione
Tempi e scadenze
L'atto pubblico viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di Stato Civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali.
L'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d'ufficio.
La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
La pubblicità per i terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Quanto costa
Non è previsto nessun costo.
Vincoli
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune in cui i coniugi hanno contratto il matrimonio o è stato trascritto.
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Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
Art.157c.c. Artt.63,69 dpr 396/2000
Contatti
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Ultimo aggiornamento: 18-02-2025, 07:02