A chi è rivolto
Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne.
Descrizione
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare esclusivamente le firme contenute in:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali (non autocertificabili) di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.). I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
- altri documenti per i quali sono richieste autentiche speciali, previste da specifiche normative
Non è prevista l'autentica di firma per le istanze e dichiarazioni sostitutive che vengono presentate alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi.
Il funzionario incaricato dal Sindaco non è competente ad autenticare sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private) o procure.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana o plurilingue.
Come fare
E' necessario prendere un appuntamento e, nel giorno fissato, recarsi all'Anagrafe centrale di Via Santi 40.
Cosa serve
- documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
- titolo di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea)
- documento sul quale si richiede l'autentica di firma
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Cosa si ottiene
Autenticazione della firma.
Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato.
Quanto costa
Le autentiche di firma sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro per ogni sottoscrizione e di 0,50 cent. per i diritti di segreteria, salvo casi di esenzione.
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Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
D.P.R. 445/2000
Documenti
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Ultimo aggiornamento: 21-09-2024, 09:09