A chi è rivolto
Cittadini.
Descrizione
E’ possibile presentare al Comune richieste di verifiche e controlli del rispetto dei limiti di rumore stabiliti dalla normativa vigente nei casi in cui il disturbo sia generato da impianti o attrezzature utilizzati per attività produttive, commerciali o professionali e da infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie).
Il Comune può avvalersi del supporto tecnico di altri soggetti (Arpae).
Sono esclusi dalle competenze del Comune i casi di rumorosità determinata dal funzionamento di impianti comuni del proprio condominio (es. ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali), dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private (es. impianti di climatizzazione, elettrodomestici) e dal comportamento di privati cittadini all’interno delle proprie abitazioni (es. utilizzo di strumenti musicali o mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi).
In questi casi è sempre consigliabile, se possibile, cercare di raggiungere un accordo con il responsabile del disturbo.
Se non si raggiunge l'accordo, nel caso in cui il disturbo sia determinato dal vicinato o da impianti comuni del proprio condominio bisogna rivolgersi all'Amministratore del proprio condominio, negli altri casi si può provare con un tentativo di conciliazione presso il Giudice di Pace o si possono adire le vie legali, ai sensi delle norme del Codice Civile e Codice Penale.
Come fare
Le segnalazioni per rumorosità determinata da attività e impianti connessi ad attività produttive/commerciali, strade e ferrovia devono essere presentate tramite:
- posta elettronica all’indirizzo di posta certificata: ambiente@cert.comune.modena.it
- servizio postale all’indirizzo: Comune di Modena - Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici - Ufficio Impatto ambientale - Via Santi 40 - 41123 Modena
- di persona al Settore Ambiente – Ufficio Impatto ambientale, in Via Santi 40, previo appuntamento da concordare telefonicamente (tel: 059 2032145 – 2033502 – 2033559) o tramite e-mail: usimpamb@comune.modena.it
Per una corretta valutazione della segnalazione, è necessario fornire sempre le seguenti informazioni:
- causa del disturbo
- periodo del disturbo (orari)
La segnalazione deve riportare i dati dell’esponente (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e eventuale e-mail). Le segnalazioni non possono essere anonime.Fornire il proprio recapito telefonico rende più veloce eventuali comunicazioni da parte degli uffici competenti.E’ possibile presentare la segnalazione utilizzando la specifica Modulistica.
Cosa serve
- Modulo compilato in ogni sua parte
- Copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore ove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto
- Consenso all'accesso al proprio immobile ai tecnici della parte disturbante e ai tecnici Arpae per le misurazioni strumentali
Cosa si ottiene
Attivazione dei controlli diretti (sopralluoghi e rilevazioni) e indiretti (amministrativi).
Tempi e scadenze
L’ufficio fornisce risposta entro 60 giorni.
Casi particolari
Le segnalazioni per rumorosità determinata da diffusione musicale presso pubblici esercizi o dalla fruizione delle persone presenti all’interno/esterno di un pubblico esercizio vanno trasmesse attraverso il portale Segnala-MO per il successivo smistamento agli uffici preposti.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Ricevuta la segnalazione il Comune chiede al responsabile delle immissioni sonore di verificare in proprio il rispetto dei limiti di legge e di riferirne all’Ufficio Impatto Ambientale e, nel caso in cui venga rilevato il superamento dei limiti, di fornire una dettagliata relazione circa gli interventi che s’intendono adottare al fine di rientrare nei limiti di legge. Se non si ricevono riscontri o se questi non sono ritenuti soddisfacenti l’Ufficio chiede ad Arpae di effettuare le rilevazioni fonometriche all’interno dell’abitazione del segnalante per accertare l’effettivo superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Documenti
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 22-12-2023, 10:12