A chi è rivolto
Organizzatori di manifestazioni temporanee aperte al pubblico.
Descrizione
Le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, feste di partito, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività quali pubblici esercizi), qualora eseguano musica dal vivo o diffusione di musica, che possono determinare il superamento dei limiti di rumore ambientale vigenti devono ottenere, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 447/95, preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
Ai sensi del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee, è consentito lo svolgimento di manifestazioni temporanee solo nei siti dedicati di cui alla Tabella A del Regolamento e nei siti occasionali di cui alla Tabella B del Regolamento.
In ciascun sito non sono concesse deroghe ai limiti di rumore per un numero di giorni in un anno civile superiore a quello indicato nelle tabelle A e B.
Non sono inoltre concesse deroghe in orari concomitanti con quelli di celebrazioni religiose effettuate all’interno degli edifici preposti al loro svolgimento e posti in prossimità del luogo della manifestazione; gli organizzatori devono informarsi circa gli orari delle funzioni religiose previste nei giorni dell’iniziativa. La manifestazione temporanea, comprese le relative prove tecniche, deve avere inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle funzioni religiose e deve concludersi almeno 10 minuti prima del loro inizio.
L’effettuazione di
- manifestazioni temporanee che, per motivi eccezionali e documentabili, non sono in grado di rispettare i vincoli di cui alle tabelle A e B del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee
- manifestazioni temporanee che, pur rispettando i vincoli di cui alla tabella B, sono ad una distanza inferiore o uguale a 100 m da ricettori sensibili (scuole, ospedali e case di cura) non schermati rispetto all’area della manifestazione,
è subordinata al possesso del seguente titolo abilitativo: l’Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità.
Come fare
La domanda di Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive, almeno 35 giorni prima dell’inizio della manifestazione, alla PEC: casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it utilizzando la modulistica reperibile sul portale Accesso Unitario.
In assenza della modulistica sul portale Accesso Unitario è possibile utilizzare il Modello 7.
Cosa serve
- Modulistica compilata in ogni sua parte
- Planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità
- Documentazione previsionale di impatto acustico (DO.IM.A) redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge
- Copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore se la sottoscrizione non avviene con firma digitale o in presenza di personale addetto
- Modulo per la richiesta prestazione Arpae “Emissioni rumorose” compilato in ogni sua parte
- Ricevuta Telematica del Pagamento dei diritti di segreteria rilasciata via e-mail da effettuare esclusivamente attraverso il Portale del cittadino del Comune di Modena.
- Se la domanda NON è presentata contestualmente ad una istanza per lo svolgimento di manifestazione temporanea o spettacolo, assolvimento imposta di bollo:
- allegando la Dichiarazione assolvimento imposta di bollo per Manifestazioni nel caso di acquisto delle marche da bollo da allegare alla domanda
oppure
- allegando la Ricevuta Telematica del Pagamento rilasciata via e-mail se il pagamento dell’imposta di bollo è effettuata tramite il Portale del cittadino del Comune di Modena.
Cosa si ottiene
Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per lo svolgimento della manifestazione temporanea.
Tempi e scadenze
L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa eventuale acquisizione del parere di Arpae, salvo eventuali interruzioni o sospensioni del procedimento.
È vietato iniziare la manifestazione prima del termine dei tempi del procedimento.
Quanto costa
Pagamento dei diritti di segreteria, approvati con Delibera di Giunta Comunale, n. 24 del 1 febbraio 2023, pari ad un importo di 40,00 Euro, da effettuare esclusivamente attraverso il Portale del cittadino del Comune di Modena come segue:
- Selezionare il Sottoservizio “AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE”
- Selezionare la voce di costo: “DIRITTI DI SEGRETERIA. RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA”
- Nel campo note inserire: Denominazione Manifestazione, Via
Se la domanda non è presentata contestualmente ad una istanza per lo svolgimento di manifestazione temporanea o spettacolo, due marche da bollo (una per la domanda una per l'autorizzazione).
E’ possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite il il Portale del cittadino del Comune di Modena come segue:
- Selezionare Sottoservizio “AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE”
- Per il pagamento dell’imposta di bollo da applicare alla domanda selezionare la voce di costo: “BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE SU ISTANZA PRESENTATA DAL CITTADINO”
- Per il pagamento dell’imposta di bollo da applicare all’autorizzazione selezionare la voce di costo: “BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE SU CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE”
Pagamento dei diritti per il parere rilasciato da Arpae secondo il tariffario regionale di Arpae. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del Bollettino PagoPA emesso da Arpae.
Casi particolari
Sono sempre ammesse le seguenti manifestazioni: processioni religiose; cortei; comizi elettorali; sfilate e concerti della banda cittadina; sfilate di carnevale e sproloqui di Sandrone; le manifestazioni sportive, ludico-motorie e motoristiche su strada (a titolo di esempio: corrida di San Geminiano, camminate di quartiere, Mille Miglia, Motor Valley) con impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale.
Le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza individuate dalla Giunta Comunale (a titolo di esempio: festeggiamenti in occasione della notte dell’ultimo dell’anno, festa della musica, festival della filosofia, notte bianca) sono autorizzate con ordinanza sindacale.
Le manifestazioni temporanee svolte al chiuso (ad esempio all’interno di pubblici esercizi, circoli privati, polisportive, …) devono essere effettuate nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Fanno eccezione le manifestazioni temporanee effettuate all’interno delle strutture non dedicate al pubblico spettacolo indicate in Tabella B.
L’effettuazione di manifestazioni temporanee in grado di rispettare i vincoli di cui alle tabelle A e B del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee e poste ad una distanza superiore a 100m da ricettori sensibili (scuole, ospedali e case di cura) non schermati rispetto al sito è subordinata al possesso del seguente titolo abilitativo: la Comunicazione.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copia dell’autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
Copia dell’autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all’esterno dell’area della manifestazione, ai fini dell’informazione al pubblico.
Al di fuori dei siti indicati in Tabella B del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee, non sono concesse deroghe per manifestazioni svolte al chiuso (all’interno di pubblici esercizi, di circoli privati e polisportive etc..).
Tali eventi devono svolgersi nel rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
Normativa di riferimento: Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee (D.C.C. n. 32/2021)
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Ultimo aggiornamento: 18-02-2025, 15:02