Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione
Deroghe valide sia con le misure ordinarie che con le misure emergenziali
I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli utilizzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza nonché per interventi di ripristino e risanamento degli immobili purché muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo
Modulo pronto intervento - Lavoratore autonomo
Modulo pronto intervento - Lavoratore dipendente
II. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (autobus di linea, scuolabus, auto/autobus a noleggio con conducente, ecc.) e veicoli utilizzati da associazioni di volontariato/promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità
III. veicoli a servizio di persone provviste del contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012
IV. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili
V. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine
VI. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci, prodotti e attrezzature per uso medico (gas terapeutici, ecc.)
VII. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro
Modulo lavoratore dipendente su turno
Modulo lavoratore autonomo su turno
Modulo reperibilità - lavoratore autonomo
Modulo reperibilità - lavoratore dipendente
VIII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate
IX. veicoli diretti alla revisione e al cambio pneumatici da estivi a invernali, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione dell’intervento
X. veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale
XI. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura
XII. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto di attrezzature e merci per le imprese limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, provvisti di documento di trasporto (DDT).
Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.)
b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474