Altri contenuti - Accesso civico
L’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del Decreto legislativo n. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).
Per dare attuazione a quanto indicato dall’ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Circolare n. 2 del 30 maggio 2017):
- con deliberazione della Giunta comunale n. 371 del 26 giugno 2017 il Comune di Modena ha approvato un apposito Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (consulta il regolamento);
- è stato inoltre istituito il Registro degli accessi.