“Lo strumento di rilevamento della velocità tipo T-Expeed 2.0 collocato lungo la tangenziale Carducci, a Modena, è regolarmente in funzione perché non è stato destinatario di alcun provvedimento, né sono state riscontrate difformità rispetto alla normativa in vigore”.
Lo ribadisce l’Amministrazione comunale che, in seguito alla diffida presentata dall’Associazione nazionale Tutela Utenti della Strada e degli approfondimenti avviati dalla Prefettura, ha scritto al Prefetto di Modena per “contribuire a chiarire, per quanto di pertinenza dell'Ente, l'inquadramento contrattuale, tecnico e giuridico dell’impianto collocato sul territorio comunale”.
Nella lettera, firmata dal sindaco Massimo Mezzetti e dal comandante della Polizia locale Roberto Riva Cambrino, si richiamano anche alcuni aspetti già illustrati in Consiglio comunale dall’assessora Alessandra Camporota che in quella sede sollecitava inoltre il Governo a fare chiarezza sulla questione dell’omologazione.
Non conoscendo gli atti di indagine in seguito alla quale sono stati sequestrati dispositivi installati su altri territori, la lettera inviata alla Prefettura si limita a rilevare che: “Sugli apparati interessati dalle misure giudiziarie sono intervenute integrazioni e modifiche, in difformità dal prototipo depositato e gli stessi sono oggetto di un contratto di noleggio, mentre l'apparato posizionato sul territorio comunale è di proprietà dell'Ente. La procedura di acquisto della strumentazione ha seguito il consueto iter di approvvigionamento di beni e servizi previsto per la Pubblica Amministrazione tramite affidamento diretto nel Mepa”. E si sottolinea che “tutti i dispositivi di rilevamento della velocità sono revisionati e soggetti a manutenzione come previsto dalla normativa vigente; il servizio di assistenza e manutenzione è affidato alla società Sicursat che ne certifica installazione e funzionamento”.
“Essendo il dispositivo in regola con taratura e revisione, quindi attualmente certificato come efficiente e funzionante – rimarca la lettera - non si ritiene opportuno sospenderne il funzionamento o addirittura procedere all’annullamento delle sanzioni elevate, in assenza di presupposti giuridico-normativi, in quanto tale azione comporterebbe un ingiustificato danno erariale e una altrettanto ingiustificata restituzione dei punti decurtati ai trasgressori”.
Per altro “lo spegnimento immotivato dello strumento – continua - che è abbondantemente segnalato da ben tre coppie di lampeggianti, fin da oltre un chilometro di distanza, a conferma della volontà dell'amministrazione di fare rispettare i limiti e non di ‘fare cassa’, potrebbe incoraggiare gli automobilisti a ignorare i limiti di velocità in tangenziale a detrimento della sicurezza stradale.
In merito all’eccezione sollevata sulla mancata omologazione dei rilevatori automatici della velocità, si osserva che essa “si basa fondamentalmente sull’analisi letterale dell’art. 142 C.d.S. Comma 6 che specifica che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, anziché “focalizzarsi sul dato normativo nel suo complesso e nella successione temporale: l’art, 45 del C.d.S., l’art. 192 del Regolamento di esecuzione, l’art. 201 comma 1 ter del C.d.S. e l’art. 4 del D.L. 121/2022. Osservando questi precetti normativi emerge, in modo chiaro, che i due vocaboli, omologazione/autorizzazione, sono utilizzati in correlazione tra di loro, uniti da una congiunzione disgiuntiva”. E si continua: “Per rafforzare quanto emerge dall’analisi del tessuto normativo, è opportuno, quindi, richiamare la produzione di fonti secondarie, come la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8176 del 11.11.2020 che sostanzia l’equivalenza tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione e conseguentemente l’equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”.
La lettera richiama quindi una serie di provvedimenti giurisdizionali utili a inquadrare il tema, come l’ordinanza del 04.09.2023 del Tribunale di Cosenza Sezione Penale che “ha disposto il dissequestro degli apparecchi di misurazione di velocità soffermandosi sulla controversa querelle circa la necessità della omologazione in luogo dell’approvazione e dell’equivalenza dei due provvedimenti dal punto di vista giuridico, arrivando ad affermare che poiché allo stato tali norme non sono ancora state elaborate, attualmente tutti i dispositivi di rilevazione di velocità sono soggetti alla sola approvazione. Anche “la Sentenza 18 gennaio 2022 del Tribunale di Ivrea sezione civile, in merito all’efficacia probatoria delle apparecchiature di rilevazione automatica dell’infrazione, richiama l’ordinanza Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019 n. 31818 che specifica: l’efficacia probatoria, perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, gravando sull’opponente che domanda l’annullamento della sanzione l’onere di provare la sussistenza dei predetti difetti nel caso concreto”.
“Ad ogni buon conto – concludono e sottolineano sindaco e comandante della Polizia locale - la ratio ispiratrice nelle previsioni normative che hanno introdotto e disciplinato l’utilizzo dei misuratori di velocità, è che questi costituiscono uno strumento di prevenzione stradale e sono volti a limitare la velocità con l’obiettivo di ridurre il numero delle vittime della strada. E se spesso fanno notizia i numeri delle sanzioni elevate, non si presta la stessa attenzione alla diminuzione dei sinistri nei tratti stradali in cui sono collocati gli autovelox”.
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