06/08/2024

SI CHIUDE LA VICENDA DI UN’AREA COMPRATA NEL 1968

Comune di Modena ed eredi del venditore verso la transazione extragiudiziale. Nel frattempo, realizzate strade, scuola, centro sportivo e l’oasi naturalistica “La Piantata”

Si avvia verso la conclusione, con una transazione extragiudiziale, una vicenda patrimoniale iniziata nell’estate del 1968 quando il Comune di Modena acquistò, per 120 milioni di lire di allora, un’area di oltre 44 mila metri quadrati in stradello San Faustino da destinare allo sviluppo edilizio, urbanistico e popolare della zona. La vicenda giudiziaria si è aperta quasi quarant’anni dopo, nel 2006, quando sull’area erano già state realizzate una scuola d’infanzia (le Guglielmo Marconi, con tre sezioni), una palestra (in gestione fino al 2025 alla società Pentathlon moderno), le strade, aree verdi e un bosco urbano, l’oasi naturalistica “La Piantata” che ha un’ampiezza di più di 22 mila metri quadri.

Dopo diverse sentenze, prima favorevoli poi contrarie all’Amministrazione comunale, che nel 2022 è stata condannata a restituire il compendio immobiliare agli eredi del venditore, ormai scomparso, si è arrivati ora a un accordo che garantisce l’interesse pubblico e prevede un costo complessivo per il Comune di circa due milioni di euro escludendo però ogni ulteriore richiesta economica: era già stata ventilata una richiesta di risarcimento per un valore di diversi milioni di euro.

Il Comune, sostanzialmente, acquista per un milione e 650 mila euro (comprese le spese di registrazione degli atti) la palestra, il bosco, le aree verdi e le sedi stradali; riconosce un’indennità di occupazione dell’edificio scolastico per gli anni trascorsi (quasi 50 mila euro) e si impegna a pagare un canone di locazione per i prossimi sei anni (circa 85 mila euro all’anno). Le risorse per l’operazione sono già state previste nelle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio comunale in febbraio e in luglio.

Nei giorni scorsi la giunta comunale, su proposta del sindaco Massimo Mezzetti, ha autorizzato la direttrice generale Valeria Meloncelli a sottoscrivere l’atto di transazione con gli eredi del venditore. Sono stati loro, infatti, nel 2006 a chiedere la risoluzione del contratto di acquisto del 1968 (120 milioni e 255 mila lire per un’area di 44.539 metri quadri) per la mancata destinazione del terreno al fine indicato nell’atto di acquisto del Comune che nell’area non aveva realizzato un Peep ma interventi di altro tipo.

Nel maggio del 2006 il Tribunale di Modena rigettò il ricorso spiegando nella sentenza che non c’era prova con il venditore fosse stato indotto alla vendita dalla minaccia di un’espropriazione. La sentenza venne impugnata dagli eredi chiedendo l’annullamento della vendita per errore del contratto.

La Corte di Appello di Bologna rigettò il ricorso nel 2011 ritenendo estinta per intervenuta prescrizione l’azione di annullamento per errore del contratto e sottolineando che gli appellanti non avevano provato che il venditore fosse in errore.

Gli eredi ricorsero in Cassazione la quale, nel 2016, ha accolto le loro tesi rinviando la causa alla Corte di Appello di Bologna che l’anno successivo ha annullato il contratto di vendita del 1968 per vizio del consenso condannando il Comune alla restituzione del compendio immobiliare. La sentenza, dopo un ricorso del Comune in Cassazione respinto, è passata in giudicato nel 2022 quando si è avviata la fase di confronto per arrivare a un accordo che tenesse conto dell’interesse pubblico del Comune a mantenere la proprietà dell’impianto sportivo, delle strade, delle aree verdi e dell’oasi naturalistica, mentre gli eredi ritenevano di avere diritto al risarcimento dei danni emergenti per la perduta possibilità di godimento per 56 anni del compendio immobiliare. È del luglio 2023 la richiesta del pagamento di una somma “corrispondente all’equivalente pecuniario dell'uso, del godimento e dei frutti del bene de quo nell'intervallo di tempo compreso fra la consegna avvenuta nel 1968 ed il rilascio, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. A tali fine dovrà tenersi conto sia dell’avvenuto sfruttamento dell’edificabilità del terreno ricompreso nell’ambito del Piano particolareggiato Corassori sia del corrispettivo pagato al Comune per la costituzione del diritto di superficie su una parte del terreno medesimo”.

L’accordo definito con la transazione supera la richiesta di risarcimento e, attraverso l’acquisizione da parte del Comune di alcuni cespiti (palestra e aree pertinenziali, area verde e sedi stradali) e la locazione della scuola per il periodo necessario garantisce l’interesse pubblico e la convenienza economica, definita sulla base delle perizie estimative del Collegio dei periti del Comune che ha consentito un’analisi comparata delle entrate (il pagamento dell’Imu da parte degli eredi, per esempio) e delle spese del Comune tra ciò che è previsto con la transazione e ciò che si sarebbe determinato dando seguito alla sentenza della Corte di Cassazione.

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