14/11/2022

“SENZA MEZZE MISURE” / 3 – L’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Nata nel 2004 con i soci fondatori Regione, Province e Comuni capoluogo. Coop Bilanciai è la prima azienda ad aderire come “socio sostenitore”

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati si è costituita il 12 ottobre 2004, con la firma dell'atto costitutivo da parte dei Soci fondatori che sono la Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni capoluogo della regione. Il progetto di dar vita ad una fondazione per dare sostegno immediato alle vittime dei crimini dolosi di maggiore gravità ha preso le mosse dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza".

La proposta di dotarsi di uno strumento agile, capace di azioni di pronto intervento in situazioni di particolare emergenza, è stata accolta da subito con interesse dalle città e dalle amministrazioni provinciali dell´Emilia-Romagna che hanno voluto esserne convinti co-fondatori.

I soci attivi a luglio 2022 sono la Regione Emilia-Romagna, tutti i comuni capoluogo e i seguenti soci aderenti: Comuni di Castelfranco Emilia (Mo), Novi di Modena (Mo), Sassuolo (Mo), San Possidonio (Mo), Vergato (Bo), Boretto (Re) Valsamoggia (Bo), Unione delle Terre d'Argine (Mo), Unione Pedemontana Parmense (Pr), Unione Val d'Enza (Mo), Unione della Romagna Faentina (Ra), Nuovo Circondario Imolese (Bo) ed Unione Valli del Savio. Oltre ai soci aderenti, contribuiscono a sostenere la Fondazione anche 2 Soci sostenitori: l'Università di Parma e la Cooperativa Bilanciai di Campogalliano (Modena), prima azienda ad aderire alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.

La Fondazione interviene "a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. Per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’Essere umano, come la vita, l´integrità fisica, la libertà morale e sessuale (art. 2, comma 1 e 2 dello Statuto)".

L’intervento - volto a permettere alla vittima o alla sua famiglia di affrontare nell’immediato lo choc determinato da un grave crimine, mediante un intervento rapido, spesso in denaro - può essere attivato sia "quando il fatto è avvenuto nel territorio regionale, sia quando è avvenuto fuori del territorio regionale, ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna" (art. 2, comma 3 dello Statuto).

La richiesta di intervento viene rivolta alla Fondazione sempre e solo dal Sindaco sia esso "del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima (art. 2, comma 4 dello Statuto)". La Fondazione agisce in termini concreti: l'evento, il caso, non è definito a priori come pure il tipo di intervento; alcune tipologie di intervento possono essere: il sostegno scolastico ai figli della vittima, particolari cure mediche, spese per la copertura dell'affitto o del mutuo per l'abitazione, oppure semplicemente una donazione una tantum per affrontare nell'immediato le difficoltà più urgenti.

La Fondazione è stata voluta per poter intervenire con rapidità - senza dover affrontare i vincoli burocratici tipici della pubblica amministrazione - di fronte a emergenze, spesso drammatiche, delle vittime e delle loro famiglie pur mantenendo l'intervento nell’area della responsabilità pubblica.

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