16/09/2021

PUG / 3 – COSA CI SARÀ NELLA CITTÀ DA URBANIZZARE

Il nuovo Piano non perimetra il 3 per cento di territorio consumabile di qui al 2050, ma definisce criteri e priorità per l’individuazione delle aree che potranno essere interessate

Il nuovo Piano urbanistico generale non perimetra la città da urbanizzare ma definisce i criteri e le priorità per l’individuazione delle aree che potranno essere interessate da nuove urbanizzazioni nell’ambito del 3 per cento di territorio consumabile di qui al 2050 previsto dalla nuova legge urbanistica regionale.

Saranno gli Accordi operativi o i Permessi di costruire convenzionati a delimitare il perimetro delle nuove aree da urbanizzare e a definirne le quantità edificatorie realizzabili, le condizioni di intervento e il contributo all’attuazione della strategia.

In particolare, la perimetrazione delle aree di nuova urbanizzazione potrà avvenire sulla base di criteri come le aree permeabili nel territorio urbano, la prossimità al consolidato, l’accessibilità, gli ambiti periurbani, i vincoli paesaggistici ed ambientali, le aree di tutela delle acque, le aree di rischio e di rispetto. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non dovranno aumentare la dispersione insediativa, nella logica della città compatta. Le quantità edificatorie potranno essere definite attraverso indici perequativi che potranno essere incrementati anche in relazione all’apporto dell’intervento alla realizzazione della città pubblica.

Per gli interventi in espansione che erodono il 3 per cento saranno previste verifiche di necessità (cioè relative all’assenza di ragionevoli alternative di riuso) e di coerenza con le strategie. Sono ammessi solo insediamenti a carattere strategico quali attività produttive, Ers e interventi che consentono l'attivazione di processi di rigenerazione. Le funzioni commerciali non sono ammesse in espansione.

La realizzazione di nuovi fabbricati per attività agricola in territorio rurale sarà prevista soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio dell’attività agricola e di quelle ad essa connesse, e sarà subordinata alla verifica della insussistenza di alternative di riuso o trasformazione di edifici esistenti. Nel 3 per cento, inoltre, potrà essere recuperata la capacità edilizia relativa a edifici del territorio rurale che non essendo più funzionali ad attività agricola potranno essere demoliti.

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