Il Tar ha confermato la decisione del Comune di Modena di escludere l’offerta della cooperativa “Macchine celibi” nella gara per la gestione dei servizi bibliotecari perché, pur dopo le richieste di chiarimenti, è stata ritenuta anomala rispetto alle prescrizioni del disciplinare, determinando “un notevole pregiudizio ai diritti dei lavoratori”, e fondata su previsioni di costo eccessivamente ridotte, tali da non garantire l’interesse pubblico.
Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, con una sentenza pubblicata oggi, martedì 14 gennaio, ha rigettato il ricorso della cooperativa bolognese “per l’infondatezza di tutte le doglianze” proposte e ha condannato “Macchine celibi” al pagamento delle spese processuali per seimila euro a favore di ciascuna controparte costituita: Comune e Open Group, la società seconda in graduatoria nell’appalto alla quale ora, salvo ulteriori ricorsi, potrà essere assegnata la gestione delle biblioteche, nel frattempo prorogata fino a febbraio alle condizioni precedenti in attesa della decisione del giudice amministrativo.
La base di gara era di due milioni e 640 mila euro per l’affidamento per 36 mesi (880 mila euro all’anno, con possibile rinnovo per altri 24 mesi) dei servizi bibliotecari per le biblioteche comunali di Modena e per il Polo bibliotecario modenese Sbn dove con l’attuale gestore sono impegnate 35 persone (32 delle quali con contratto a tempo indeterminato).
La sentenza del Tar, dopo aver ricordato che “Macchine celibi” aveva ottenuto il minor punteggio qualitativo e si era vista assegnare il primo posto in graduatoria per effetto del “considerevole ribasso offerto”, pari al 14 per cento (370 mila euro nel triennio), ha sottolineato come il Comune nel motivare l’esclusione della cooperativa abbia evidenziato “non uno, ma più profili critici fondanti la decisione assunta”: dalla violazione della clausola sociale (addossando di fatto sui lavoratori il peso del ribasso offerto visto che pur impegnandosi a riassorbire i dipendenti non veniva garantita loro la stessa anzianità di servizio) agli oneri di sicurezza, fino ai costi per le attrezzature (“effettivamente non credibili per l’eccessivo basso valore annuo”), alle spese generali e all’utile ridotto. La sentenza, inoltre, evidenzia come nelle risposte ai chiarimenti sollecitati dal Comune, la cooperativa non abbia dimostrato “la manifesta erroneità di tutti gli elementi addotti” alla base della decisione di esclusione dalla graduatoria.
La gara è stata indetta all’inizio del 2019 e, sulla base della prima graduatoria, già in aprile la precedente Amministrazione comunale aveva chiesto chiarimenti a “Macchine celibi”. L’esclusione dalla graduatoria è stata stabilita in giugno dalla nuova Amministrazione, sulla base degli approfondimenti effettuati e di una specifica consulenza in materia giuslavoristica. In settembre il Tar aveva già respinto la richiesta di sospensiva presentata da “Macchine celibi” e dopo l’udienza del 19 dicembre, con la sentenza pubblica oggi, ha rigettato il ricorso nel merito.
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