E’ prevista fino al 30 aprile, salvo proroghe, la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti e degli accordi in materia urbanistica ed edilizia già approvati, definiti e stipulati, nonché delle convenzioni urbanistiche approvate, ma non stipulate, che direttamente o indirettamente assumano rilievo ai fini dell’applicazione della nuova legge regionale sull’urbanistica. La delibera di ricognizione, già annunciata dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in occasione della presentazione del bilancio, ha lo scopo di gestire la fase di transizione prevista dalla normativa ed è stata illustrata venerdì 2 febbraio in commissione consiliare dall’assessora all’Urbanistica Annamaria Vandelli. Potrebbe essere all’ordine del giorno del Consiglio comunale di giovedì 15 febbraio.
Tra gli obiettivi del provvedimento quello di fornire al Consiglio tutte le informazioni giuridiche opportune per dettare gli indirizzi della transizione e approfondire il calcolo della possibile crescita del 3 per cento da qui al 2050 che dovrà essere definito con l’atto di indirizzo da approvare entro giugno, come previsto dalla nuova legge che si propone di far cessare il percorso di progressiva espansione urbana delle città in nome della rigenerazione urbana e della riqualificazione degli edifici, insieme all’adeguamento sismico degli immobili, al sostegno alle imprese (anche attraverso la semplificazione delle procedure, in caso di investimenti tesi alla crescita e allo sviluppo), alla tutela del territorio agricolo.
La delibera esclude la sospensione per i titoli abilitativi per intervento diretto, le convenzioni già stipulate alla data della legge, i procedimenti volti all’approvazione di accordi di programma e piani di recupero, le convenzioni attuative già stipulate, i provvedimenti dello “sblocca Modena”, quelli volti a promuovere le condizioni di attrattività del sistema economico locale e quelli dichiarati di pubblico interesse dal Consiglio comunale.
L’elenco dettagliato dei procedimenti che invece vengono sospesi prevede: i Piani Urbanistici Attuativi di cui all'articolo 31 comma 1 e 2 della legge regionale 20/2000 per i quali non sia stata approvata la relativa convenzione alla data del 1 gennaio 2018; gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n.20 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 non ricompresi nell’elenco delle esclusioni di cui al punto n. 2; le convenzioni urbanistiche approvate e non stipulate alla data del 1 gennaio 2018 per l'attuazione dei Pua non ricomprese nell’elenco delle esclusioni.
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