In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi e dell’inaugurazione dell’edificio ex Aem dopo gli interventi di riqualificazione il Comune di Modena ha violato la norma sulla par condicio relativa alla comunicazione istituzionale in periodo elettorale. Lo ha stabilito l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, sulla base della documentazione trasmessa dal Corecom regionale, che ha rilevato la violazione dell’articolo 9 della legge 28 del 2000 nella pubblicazione sul sito istituzionale della notizia del 16 gennaio sul “Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi” e della notizia del 17 gennaio “Vasco Rossi è cittadino onorario” nella quale sono state riportate anche foto che, oltre all’artista, ritraevano il sindaco di Modena.
Per il Garante queste comunicazioni sono “prive dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito” dalla legge. In particolare, secondo il Garante “non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto la diffusione di notizie relative al predetto evento non è correlata all’efficace funzionamento dell’ente medesimo. Inoltre la diffusione di tali notizie sul sito ufficiale dell’ente rende i comunicati pubblicati non conformi al requisito di impersonalità, anche in considerazione della contestuale pubblicazione delle foto del sindaco”.
Per questi motivi, come sanzione, il Comune di Modena deve pubblicare per 15 giorni sulla home page del sito istituzionale un messaggio che rechi l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione, in data 16 gennaio 2018 e 17 gennaio 2018, dei comunicati “Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi” e “Vasco Rossi è cittadino onorario”.
Nella delibera in cui l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni sanziona il Comune viene precisato che, comunque, le riunioni degli organi consiliari degli enti esulano dall’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, così come non rientra nella fattispecie della comunicazione istituzionale la trasmissione integrale delle sedute degli organi consiliari delle amministrazioni locali.
L’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, afferma che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale.
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