Per il referendum consultivo, il cui risultato non è vincolante per l’amministrazione comunale, il quorum non è nemmeno previsto, è valido qualunque sia il numero dei votanti. Per l’abrogativo e il propositivo invece un quorum è indicato, ma ben più agevole da raggiungere rispetto al 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto previsto per i referendum nazionali.
Per l’abrogativo, che riguarda disposizioni e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, è fissato nel 50 per cento più uno dei votanti al primo turno delle ultime elezioni amministrative. Nel 2014, per esempio, gli elettori al primo turno sono stati circa 99 mila, il 72,2 per cento degli aventi diritto. Un referendum oggi, quindi, sarebbe valido se si recassero alle urne poco meno di 50 mila elettori.
Per il propositivo, che ripropone una delibera di iniziativa popolare respinta dal Consiglio comunale, l’asticella è ancora più bassa: il referendum è valido se vota almeno il 30 per cento dei votanti al primo turno delle ultime elezioni amministrative.
Il nuovo Regolamento, in 19 articoli, rende operative queste novità introdotte nello Statuto e definisce il percorso per la presentazione dei referendum e i tempi dei singoli passaggi.
La richiesta deve partire da un Comitato promotore, composto da almeno tre persone, e oltre al quesito e alla relazione illustrativa deve contenere le prime 150 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
La proposta viene esaminata dal Comitato dei Garanti per valutarne l’ammissibilità. Qualora la formulazione sia da modificare (non sia reputata “chiara, sintetica, univoca e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico”) può essere presentata una nuova proposta entro sette giorni.
Una volta giudicata ammissibile dal Comitato dei Garanti, sulla proposta di referendum i Promotori hanno 60 giorni per raccogliere firme mancanti per arrivare a quota 1.500. Per i referendum abrogativi e propositivi le firme devono essere di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, per il consultivo valgono anche quelle dei residenti da almeno 5 anni, purché maggiorenni. Anche loro, ovviamente, avranno poi il diritto di voto per i referendum consultivi.
Anche il Consiglio comunale, per iniziativa di ciascun consigliere, può presentare una proposta di referendum consultivo che se passa l’esame della commissione consiliare competente, viene trasmessa al Comitato dei Garanti. Qualora sia ritenuta ammissibile, la proposta deve essere approvata dai due terzi del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale può intervenire anche nel percorso dei referendum proposti da Comitati promotori. Nel consultivo, può integrare il quesito con una o più domande alternative; in caso di abrogativo può deliberare l’abrogazione totale o parziale del provvedimento sottoposto a referendum; per il propositivo può deliberare una controproposta. Per diventare operative, queste decisioni hanno bisogno del consenso del Comitato dei Garanti.
Il referendum viene indetto dal sindaco almeno 55 giorni prima della consultazione e il regolamento disciplina l’attività di informazione e propaganda.
Se il referendum non si svolge in abbinamento con un’altra consultazione elettorale, è previsto che le operazioni di voto siano in un’unica giornata, dalle 10 alle 22, e i seggi elettorali potranno essere accorpati e insediati in sedi comunali allo scopo di contenere costi e disagi.
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