Il consumo di bevande alcoliche sul suolo pubblico potrà essere autorizzato in occasione di iniziative e manifestazioni particolari di interesse collettivo individuate dalla Giunta, come il concerto di Vasco Rossi, sempre nel rispetto della vivibilità degli spazi pubblici e in una prospettiva di consumo responsabile.
È sostanzialmente questa una delle principali modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, presentato dall’assessore Andrea Bosi e approvato dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì 6 aprile con il voto a favore di tutti i gruppi (Pd, Art.1-Mdp, M5s, Per me Modena, CambiaModena Idea-Popolo e libertà) e l’astensione della sola Forza Italia.
Dal punto di vista delle politiche delle sicurezze, il Regolamento di Polizia urbana costituisce per l’amministrazione comunale un importante strumento di intervento andando a disciplinare i comportamenti individuali e sociali che nel loro complesso determinano il livello di vivibilità e sicurezza della città; in passato nel Regolamento sono stati assunti i dispositivi di alcune ordinanze, strumento che ha invece un carattere urgente e contingente.
La modifica, introducendo la possibilità di deroghe, va ad integrare l’articolo 8 del Regolamento, che attualmente prevede il divieto generalizzato di consumare bevande in luogo pubblico, introdotto per consentire alla Polizia municipale di intervenire nelle situazioni di maggiore criticità.
Alla base della proposta la considerazione che il Comune ha in questi anni messo in atto politiche integrate che cercano di affrontare il tema complesso della prevenzione dell’abuso di alcol (come il progetto Buona la notte e il Manifesto della Notte responsabile), utilizzando gli strumenti ‘repressivi’ in maniera residuale e nelle zone in cui il consumo di alcol crea situazioni di degrado. Si è inoltre avviata una proficua collaborazione con le associazioni di categoria per ottenere il maggior coinvolgimento possibile dei gestori nel promuovere una cultura che favorisca la prevenzione.
L’assessore ha anche sottolineato che è maturata una forte esperienza in termini di gestione degli eventi in modo da prevenire episodi di degrado legati all’abuso di alcol nell’ambito di manifestazioni importanti che si sono svolte senza particolari criticità. In delibera si evidenzia inoltre che la accresciuta sensibilità dei gestori ha posto le basi per la costruzione del rapporto fiduciario che fa ritenere al Comune di poter autorizzare particolari eventi in deroga al generico divieto, quando si tratta di manifestazioni che favoriscono la sana aggregazione e la promozione del territorio.
Altra modifica proposta riguarda l’articolo 36 relativo alla “Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato” in modo da allinearlo al recente Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto. In quest’ultimo, infatti, è prevista la possibilità per esercizi di vicinato e attività artigianali di essere autorizzati all’occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto, qualora non dispongano di area privata, limitatamente al periodo dal 15 aprile al 15 ottobre; possibilità che non era prevista nel Regolamento di Polizia Urbana.
Viene inoltre abrogato l’articolo 43 sull’Insediamento di attività produttive poiché le attività economiche trovano la loro specifica disciplina nelle varie normative settoriali.
Altre modifiche riguardano infine l’articolo 23 sull’Accensione fuochi, sostituito con una nuova formulazione che recepisce le modifiche apportate al Testo Unico dell’Ambiente con il comma 6bis in cui vengono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali quali paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, effettuata nel luogo di produzione. La combustione deve essere effettuata solo di giorno, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare la zona di combustione mediante una fascia libera di almeno 5 metri. Il Comune e le altre autorità competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione nei casi in cui sussistano condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli e nei casi in cui ne possano derivare rischi per la salute e l’incolumità pubblica e privata, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili PM10 e dei livelli annuali delle polveri sottili PM2,5. La combustione di residui vegetali è invece sempre vietata nei periodi, indicati dalla regione, di massimo rischio di incendio boschivo. Infine, la possibilità di utilizzo di bracieri, griglie e barbecue su aree private è stata subordinata al fatto che non vi sia la produzione di fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, poiché in tal caso è fatto obbligo di spegnerli.
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