Per le sanzioni previste dal Codice della strada che si possono pagare entro i cinque giorni, per avvalersi della riduzione del 30 per cento dell’importo, il ministero dell’Interno ha disposto che quando ciò avviene tramite conto corrente, bonifico bancario o altri strumenti di pagamento elettronico, i tempi si calcolino rispetto “alla data di accredito sul conto dell’organo di polizia stradale”. Non conta quindi quando viene effettuato il pagamento, ma è l’accredito che deve essere registrato entro il quinto giorno dalla contestazione o dalla notificazione per potersi avvalere dello “sconto”.
Lo ricorda la Polizia municipale di Modena, facendo riferimento alla circolare diffusa nei giorni scorsi dal ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, precisando che qualora l’accredito arrivi oltre il quinto giorno, il pagamento con la riduzione del 30 per cento non è valido e la sanzione deve essere pagata completamente entro i 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Se ciò non avviene, e se non è stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma che di fatto raddoppia il valore della sanzioni più le spese di procedimento.
In caso di pagamento in contanti all’agente accertatore o presso gli uffici della Polizia municipale o tramite conto corrente postale, invece, la data di riferimento è quella in cui il versamento è stato effettuato.
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