08/08/2002

"ICI, IL COMUNE APPLICA L'ACQUIESCENZA E NON "STANGA" CON LE MULTE"

La risposta dell'Ufficio tributi alle critiche di Confcommercio
"Il Comune applica l'acquiescenza; lo prevede la legge, dunque non vi è alcuna necessità di recepirla nel regolamento tributi. La precisazione è dell'Ufficio Tributi del Comune di Modena in risposta ad una nota di Ascom Confcommercio secondo la quale, così come viene riportato dalla stampa locale, nel regolamento comunale mancherebbe una specifica norma applicativa dell'istituto dell'acquiescenza, vale a dire non sarebbe contemplata la possibilità, a fronte della rinuncia all'impugnazione, della riduzione della sanzione. "L'attività di controllo fiscale, esercitata da sempre in modo ordinario e sistematico dal Comune di Modena - recita la nota dell'Ufficio Tributi - è comprensiva di diverse tipologie di provvedimenti tributari a seconda della natura della violazione contestata. Recentemente sono stati notificati "avvisi di liquidazione ICI" che recuperano la differenza di imposta dovuta e non versata rispetto a quella risultante dalla dichiarazione del contribuente. La maggiore imposta deve essere per Legge richiesta dal Comune con applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e gli interessi. Tale sanzione, secondo la previsione normativa, è "fissa" e riguarda non solo gli omessi e i parziali ma anche i ritardati versamenti. Inoltre, questa stessa sanzione sempre per espressa previsione legislativa non è riducibile ad un quarto; per essa, infatti, non opera, l'istituto della definizione agevolata, applicabile invece alle violazioni di diversa natura, quali l'omessa o infedele o incompleta dichiarazione. Pertanto, gli avvisi di liquidazione ICI sono atti dovuti per legge, in quanto contestano una differenza d'imposta determinata dalla base imponibile del tributo che non è concordabile, perchè non dipende da elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, ma è obbligatoriamente determinata dalla rendita catastale moltiplicata per il coefficiente di riferimento. Non esistono, quindi, spazi normativi per introdurre una diversa regolamentazione, quale ad es. quella dell'istituto dell'accertamento con adesione. E,' invece, consentito il ravvedimento spontaneo da parte del contribuente con la misura della sanzione al 3,75% se la regolarizzazione interviene nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza oppure al 6% se la stessa avviene entro un anno e comunque prima che la violazione venga formalmente contestata. Sul tema, è intervenuto stamane anche il Vice Sindaco, assessore ai tributi, Ennio Cottafavi. "Credo sia importante - ha detto Cottafavi - che i contribuenti prestino molta attenzione sulla natura degli atti, perché è facile fare confusione in una materia così complessa, come quella fiscale: per ogni atto esiste una propria precisa regolamentazione. Gli atti, di cui si discute (avviso di liquidazione), sono obbligatori per legge; e il loro trattamento sanzionatorio, che non prevede l'applicazione dell'istituto dell'acquiescenza, è un atto dovuto per il Comune, in quanto non esistono margini di discrezionalità per una diversa regolamentazione. Ricordo, invece, che per altri diversi atti quali "gli avvisi di accertamento per omessa o per infedele o incompleta dichiarazione" si applica già l'acquiescenza sempre per previsione di legge, senza necessità di recepire tale istituto in una apposita norma regolamentare". "

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