Ecco le novità più importanti contenute nei 53 articoli del nuovo Regolamento Varrà in tutti gli spazi pubblici. Si parla anche di allarmi, petardi e'
"Il nuovo Regolamento di polizia urbana è composto di 53 articoli, suddivisi in 9 Titoli. Come recita l'articolo 1 il Regolamento si occupa dei comportamenti ed attività comunque influenti, sulla via della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente". Sempre l'articolo1 specifica che le norme sono efficaci "in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio". Nel Titolo 2 dedicato a spazi ed aree pubbliche, l'articolo 5 specifica che "deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici". Una affermazione importante vista la sempre maggiore richiesta di utilizzo di tali spazi che l'amministrazione registra. Iniziano poi i casi specifici. L'articolo 6 ad esempio, stabilisce che le luminarie non sono soggette "a preventiva autorizzazione del Comune", ma è sufficiente una "comunicazione scritta" a condizione che si "tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario". E' vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle facciate di edifici "salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà". All'articolo 8, dedicato agli atti vietati su suolo pubblico è specificato come il divieto comprenda oltre a giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia a persone o animali, anche "l'utilizzo di bombolette spray, inchiostro simpatico, farina e simili nonché lo scoppio di petardi". E' inoltre proibito "bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi o sotto i portici". Il Regolamento ribadisce l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi (nonché la loro pulizia in caso di nevicate) a carico dei frontisti (da questo obbligo sono esclusi i marciapiedi di proprietà pubblica). Ai proprietari tocca anche "il provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande e degli infissi". Questo per avere uno strumento in caso di edifici fatiscenti e abbandonati a se stessi. Con gli articoli 24 e 26: viene disciplinato l'utilizzo degli strumenti musicali, che, salvo espressa autorizzazione in deroga, non possono essere usati dalle ore 24,00 alle ore 07,00, come pure non possono essere lasciati al di fuori dei locali di ritrovo biliardini, flipper, videogames e simili, negli stessi orari. L'articolo 25 norma invece le attività e le lavorazioni rumorose in genere che possono essere svolte solo in precise fasce orarie dei giorni feriali (salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune): dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00. Un altro tema estremamente sentito e che crea frequenti problemi in città è quello dei dispositivi antifurto e degli allarmi. Nell'articolo 27 si tenta una prima, articolata, disciplina della materia indicando diversi obblighi: la taratura per un corretto funzionamento dell'impianto, la esposizione all'esterno di edifici aventi una destinazione d'uso diversa dalla privata dimora (es. officine e fabbriche) di una targhetta identificatrice di coloro i quali possono disattivare l'impianto in caso di mal funzionamento. Il nuovo Regolamento stabilisce poi la possibilità di trainare presso idoneo luogo di custodia i veicoli il cui sistema di allarme è malfunzionante (cioè suonando crea disturbo). Altro articolo di grande interesse per i cittadini è il numero 33 nel quale, oltre a ribadire l'obbligo del guinzaglio per condurre i cani si introduce la necessità della museruola nel caso in cui siano definiti "animali morsicatori" su segnalazione del servizio veterinario dell'Asl. Nel titolo relativo alla Polizia annonanria, l'articolo 36 specifica che negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari (ad esempio alcune pizzeria da asporto) è consentito il consumo sul posto degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate (ad esempio piatti e bicchieri monouso). Con l'articolo. 39 viene disciplinato il commercio su aree pubbliche e l'attività dei produttori agricoli (ad esempio la vendita di fiori o frutta effettuata con furgoni a lato della strada). Tale attività deve avvenire in ristrette e specifiche aree ed entro un totale complessivo predefinito di metri quadrati. Con l'articolo 42 ai pubblici esercizi si vieta la vendita per asporto delle bottiglie in vetro. Altro tema assai sentito è quello affrontato nell'articolo 46 col quale, non essendo più prevista quale fattispecie di reato l'accattonaggio, si è stabilito di vietare la raccolta di questue ed elemosine quando ciò crea disturbo ai passanti, ovverosia vengono adottati dai trasgressori comportamenti di insistenza e talvolta di prevaricazione nei confronti dei frequentatori della zona. Infine l'articolo. 47 regolamenta l'attività degli "artisti di strada", in quanto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è richiesta solo in presenza di un esercizio che comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. "
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