referendum_3_06_1990-1

Referendum abrogativo - 3,4 giugno 1990

 

 

QUESITO 1: ABOLIZIONE NORME DISCIPLINA DELLA CACCIA
ESITO: Referendum "Nullo" per mancato raggiungimento Quorum (50+1 votanti Italia)
COLORE SCHEDA: -
PROMOTORI: Partito Radicale, Verdi

 

 

Risultati referendum a MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori n. d. -
Votanti n. d. 58,3
SI n. d. 94,0
NO n. d. 6,0
Totale voti validi n. d. -
Schede bianche n. d. n. d.
Schede nulle n. d. n. d.

 

 

Risultati referendum a ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 47.235.285 -
Votanti 20.482.359 43,4
SI 17.790.070 92,2
NO 1.505.161 7,8
Totale voti validi 19.295.231 -
Schede bianche 647.630 3,2
Schede nulle 539.498 2,6

 

 

 

 

NOTA

Il 3 e 4 giugno 1990, in Italia i cittadini furono chiamati a votare su tre referendum di iniziativa ecologista, promossi dal Partito Radicale e Verdi, due sulla caccia e uno sui pesticidi.
I referendum, per la prima volta in Italia, non raggiunsero il quorum così che la consultazione fu dichiarata non valida.

Nel primo quesito si chiedeva l'abolizione di norme e disposizioni sulla disciplina della caccia.

Il quesito sulla scheda: 
"Volete Voi abrogare la legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia" limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma, "È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge"; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, "È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata); pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale.", e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle parole "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.", e secondo comma limitatamente alle parole "e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.", quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.", sesto comma: "Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37?"

la consultazione referendaria fu dichiarata non valida (art. 75 della Costituzione) per il mancato raggiungimento del quorum.