referendum_17-05-1981-5

Referendum abrogativo - 17 maggio 1981

 

 

QUESITO 5: INTERRUZIONE GRAVIDANZA  (MOVIMENTO PER LA VITA)
ESITO: Quorum raggiunto
COLORE SCHEDA:
PROMOTORI: Movimento per la vita

 

 

Risultati referendum  MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 142.771 -
Votanti 130.403 91,3
SI 25.399 20,4
NO 98.858 79,6
Totale voti validi 124.257 -
Schede bianche 4.151 3,2
Schede nulle 1.995 1,5

 

 

Risultati referendum  ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 43.154.682 -
Votanti 34.277.119 79,4
SI 10.119.797 32,0
NO 21.505.323 68,0
Totale voti validi 31.625.120 -
Schede bianche 1.733.769 5,1
Schede nulle 918.230 2,7

 

 

 

 

NOTA

Il 17 maggio 1981 si svolsero in Italia n. 5 referendum abrogativi.

Con questo quinto quesito referendario, promosso dal Movimento per la vita, veniva richiesta l'abrogazione di parte della legge 194/1978 sull'aborto pubblico che, a differenza di quella presentata dal Partito Radicale, proponeva l'abrogazione di ogni circostanza giustificativa ed ogni modalità dell'interruzione volontaria della gravidanza, previste della legge stessa.


Il quesito sulla scheda:
"Volete voi l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica"; 8,12,13,14,15,19, primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dallo articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma" della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?"

la consultazione referendaria raggiunse il quorum, ma ebbe esito negativo, pertanto la legge non fu abrogata.