referendum_11_06_1995-4

Referendum abrogativi - 11 giugno 1995

 

 

QUESITO 4: SOGGIORNO CAUTELARE
ESITO: Quorum raggiunto
COLORE SCHEDA: Rosso
PROMOTORI: Radicali, Lega Nord

 

 

Risultati referendum   MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 149.667 -
Votanti 109.851 73,4
SI 66.669 69,2
NO 29.698 30,8
Totale voti validi 96.367 -
Schede bianche 12.162 11,1
Schede nulle 1.322 1,2

 

 

Risultati referendum  ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 48.458.754 -
Votanti 27.740.783 57,3
SI 15.373.288 63,7
NO 8.768.941 36,3
Totale voti validi 24.142.229 -
Schede bianche 2.864.624 10,3
Schede nulle 733.930 2,6

 

 

 

 

NOTA

Il 11 giugno 1995  si svolsero in Italia n. 12 referendum abrogativi sui seguenti temi:

  • 1-Rappresentanze sindacali (r. massimale);
  • 2-Rappresentanze sindacali r. minimale);
  • 3-Contrattazione pubblico impiego;
  • 4-Soggiorno cautelare;
  • 5-Privatizzazione della RAI;
  • 6-Autorizzazione al commercio;
  • 7-Trattenute contributi sindacali;
  • 8-Legge elettorale comuni;
  • 9-Orari esercizi commerciali;
  • 10-Concessioni televisive nazionali;
  • 11-Interruzioni pubblicitarie;
  • 12-Raccolta pubblicità televisiva.

Il quarto quesito chiedeva l'abrogazione della norma sul soggiorno cautelare per gli imputati di mafia.


quadro.png Il quesito sulla scheda:
"Volete voi che sia abrogato l'art. 25-quater del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, recante 'Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità" , nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante 'Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575') e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre, 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione?"



Consultazione con esito positivo.